Con avviso del 11 novembre scorso, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha diramato una informativa in cui comunica che, dal 01/12/2022 entrerà definitivamente in vigore il nuovo tracciato import H che sostituirà il vecchio sistema delle bolle doganali IM, il quale non sarà più utilizzabile. (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/Informativa+chiusura+IM.pdf/3977e9ed-5eff-0939-1160-c8fc0364bb8e?t=1668415629527)

GM International potrà fornire (come fatto sinora) una copia di cortesia della bolla, (generata dal nostro sistema e non valida ai fini fiscali) in quanto “il cartaceo” non esisterà più.

L’unico identificativo effettivo sarà quello digitale, cioè il cosiddetto MRN (Master Reference Number).

Qui di seguito riepiloghiamo alcuni punti fondamentali del nuovo sistema, in particolar modo la possibilità per i soggetti importatori di accedere al Servizio Telematico Doganale (STD) per visualizzare le proprie importazioni, cioè:
–              Il prospetto di riepilogo ai fini contabili
–              Il prospetto sintetico della dichiarazione,
A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) di ADM, l’importatore deve ottenere l’autorizzazione dlr_fe_dog_lettore ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.

RESTYLING DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE

A seguito del processo di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), in applicazione del modello di dati definito a livello unionale, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), dal 9 giugno 2022 la Dichiarazione Doganale cambia veste grafica ed entrano in vigore i nuovi tracciati H1,H2,H3,H4,H5 E H7, sostituendo il messaggio “IM”. (https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import)
La bolla doganale con formulario DAU viene quindi sostituita con il MRN (Master Reference Number), identificativo unico della dichiarazione attribuito per via telematica.

INDICAZIONI PROCEDURALI

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni procedurali, comprese le modalità per l’accesso diretto da parte degli importatori alle dichiarazioni di importazione di loro competenza, di cui riportiamo alcuni degli aspetti di maggior rilievo per le imprese importatrici:

  1. Non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione, né per la stampa della medesima (si veda tuttavia il successivo punto 4);
  2. Le dichiarazioni sono identificate univocamente dal MRN (Master Reference Number), e non più dagli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema;
  3. Le eventuali rettifiche non comportano una modifica del numero identificativo della dichiarazione. Le dichiarazioni rettificate sono individuate univocamente dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indica la versione;
  4. Contestualmente allo svincolo delle merci, ADM mette a disposizione il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA (artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972) e connessi alla registrazione delle dichiarazioni di importazione. Il modello del prospetto di riepilogo, recentemente definito da ADM, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili è reso disponibile tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).
I soggetti importatori potranno quindi accedere al servizio per visualizzare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili e il Prospetto sintetico della dichiarazione, limitatamente alle importazioni di propria competenza. A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) di ADM, l’importatore deve ottenere l’autorizzazione dlr_fe_dog_lettore ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.

Si ricorda che l’accesso al PUDM – sia per la richiesta dell’autorizzazione sopra citata tramite utilizzo del MAU, che per il successivo utilizzo del servizio Gestione documenti – è riservato alle persone fisiche in possesso di credenziali SPID di livello 2, di una CNS o di una CIE. Accedendo invece con le credenziali del Servizio Telematico Doganale (STD) non sarà possibile proseguire per il servizio in parola.

Note

Per agevolare l’accesso e l’utilizzo del PUDM del MAU, si segnala che ADM, all’interno del proprio sito istituzionale, ha pubblicato i manuali di utilizzo del MAU e alcuni video tutorial. Tutto il materiale è reperibile a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/video-mau)

Riferimenti:
(1) Circolare n. 22/2022 del 06 giugno 2022
(2) Determinazione Direttoriale n. 234367 del 03 giugno 2022
(3) Informativa n. 238463 del 07 giugno 2022